Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006 (Rv. 593351 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Inosservanza dell'art. 174 cod.proc.civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Riferibilità all'intero organo collegiale - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ. anche per il giudizio di appello - la cui eventuale inosservanza, in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce comunque una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza - all'interno di un organo giudiziario in composizione collegiale, non si applica comunque agli altri componenti del collegio giudicante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)