Sez. U, Sentenza n. 4753 del 01/10/1985 (Rv. 442169 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE DELLA REVISIONE DEI PREZZI IN FAVORE DELL'APPALTATORE - PORTATA - EFFETTI TRASFORMAZIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO DI QUEST'ULTIMO IN DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE DELLA REVISIONE DEI PREZZI IN FAVORE DELL'APPALTATORE - PORTATA - EFFETTI TRASFORMAZIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO DI QUEST'ULTIMO IN DIRITTO SOGGETTIVO - TUTELA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
In tema di appalto di opere pubbliche, il riconoscimento da parte dell'amministrazione della revisione dei prezzi in favore dello appaltatore, mediante un atto, unilaterale o bilaterale, che presupponga l'esistenza della relativa obbligazione, esaurisce, mediante positivo Esercizio, il potere discrezionale di accordare o meno tale revisione, e comporta che la posizione dell'appaltatore medesimo, mentre aveva natura di mero interesse legittimo a fronte di detto potere, assume consistenza di diritto soggettivo, e resta conseguentemente tutelabile davanti al giudice ordinario anche con riguardo alla concreta Determinazione delle somme dovute. (V 1365/83, mass n 426173; (V 5122/82, mass n 422997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)