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Sez. 5, Sentenza n. 4762 del 28/03/1973 Ud. (dep. 14/06/1973) Rv. 124370 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER COMPARIRE - NATURA DILATORIA - DIVIETO DI ATTIVITA CHE PRESUPPONGANO IL CONTRADDITTORIO DURANTE IL DECORSO DEL TERMINE - PROLUNGAMENTO PER RAGIONI DI DISTANZA - OMISSIONE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1973-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124370-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER COMPARIRE - NATURA DILATORIA - DIVIETO DI ATTIVITA CHE PRESUPPONGANO IL CONTRADDITTORIO DURANTE IL DECORSO DEL TERMINE - PROLUNGAMENTO PER RAGIONI DI DISTANZA - OMISSIONE - NULLITA.*

Il termine di comparizione per il giudizio, stabilito in cinque, otto e quindici giorni rispettivamente dinanzi al pretore, al tribunale e alle corti di assise ex artt 409, 407 e 405 cod proc pen, ha natura di termine dilatorio in quanto costituisce un periodo di tempo libero lasciato a completa disposizione dell'imputato per la preparazione della difesa, durante il quale nessuna attivita processuale, che presupponga il contraddittorio, puo essere compiuta. I giorni di cui si compone detto termine devono essere interi e liberi e, pertanto, non va calcolato ne il dies a quo ne quello ad quem. Tale termine, peraltro, deve essere stabilito tenendo conto della norma di cui all'art 183 cod proc pen circa il prolungamento per ragioni di distanza quando l'imputato non abbia residenza nel luogo dove si procede. L'art 183 cod proc pen, infatti, nel mentre implicitamente conferma che il termine di comparizione non e tanto stabilito per assicurare la possibilita di presentarsi, quanto per rendere possibile, anche attraverso gli esami degli Atti, la predisposizione della difesa, si pone come integrativa della norma generale prevista per ciascun tipo di provvedimento. Il mancato prolungamento, risolvendosi nel mancato rispetto dei termini prescritti per la comparizione, da luogo a norma dell'art 412 cod proc pen a nullita assoluta ed insanabile(salvi gli effetti della presentazione ex art 188 cod proc pen)del decreto di citazione a giudizio, in quanto costituisce violazione dei diritti di intervento, di assistenza e di difesa dell'imputato ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)