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Sez. 2, Sentenza n. 11007 del 14/07/1988 Ud. (dep. 14/11/1988) Rv. 179702 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DISTANZA CHILOMETRICA DELLA RESIDENZA DELL'IMPUTATO DALLA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO INFERIORE AI 200 KM. - OBBLIGATORIETÀ DEL PROLUNGAMENTO.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179702-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - DISTANZA CHILOMETRICA DELLA RESIDENZA DELL'IMPUTATO DALLA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO INFERIORE AI 200 KM. - OBBLIGATORIETÀ DEL PROLUNGAMENTO.*

Il prolungamento dei termini di comparizione nei confronti dello imputato residente in località diversa dalla Sede dell'ufficio giudiziario è dovuto anche in relazione a distanze chilometriche inferiori ai 200 Km. Per percorsi serviti da mezzi ferroviari e ai 30 Km. Per percorsi non serviti da detti mezzi di trasporto. Ne consegue che il mancato prolungamento del termine è causa di nullità assoluta e insanabile della citazione a giudizio e di tutti gli Atti successivi per violazione del diritto di difesa. (V mass n 175653; (V mass n 168832; (V mass n 163230; (V mass n 124370; (contra mass n 140642; (contra mass n 109738; (contra mass n 108738; (contra mass n 104438; (contra mass n 104270; (contra mass n 098707).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)