Sez. 1, Sentenza n. 5407 del 21/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206065 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave con l'imputato - Desumibilità da animosità sorte nel corso del procedimento a cagione dell'asserita violazione di norme attinenti alla sua conduzione - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
L'inimicizia grave fra giudice e imputato, suscettibile di dar luogo ad obbligo di astensione e a motivo di ricusazione, non può desumersi da animosità sorta nel corso del procedimento, a cagione dell'asserita violazione di regole attinenti alla conduzione del procedimento stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)