Sez. 6, Sentenza n. 855 del 09/03/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213667 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave - Inerenza a rapporti interpersonali non collegati all'esercizio delle funzioni del giudicante - Necessità - Conseguenze.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Il motivo di ricusazione dell'inimicizia grave di cui alla lettera d) dell'art. 36 cod. proc. pen. non può che riferirsi a rapporti interpersonali derivanti da vicende della vita estranee alle funzioni del giudicante. Non rileva, quindi, l'asserito "insolito attivismo" nella rapida fissazione della trattazione di un processo, specialmente se la celerità non abbia influito sulla assegnazione a giudice tabellarmente previsto e sia stata motivata dalla prossimità della prescrizione del reato; neanche rileva la dedotta "intemperanza verbale" nei confronti dell'imputato, rilevabile in alcuni documenti giudiziari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)