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Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 20/05/1963 (Rv. 261949 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONI DI PORZIONI DI FONDO CONTIGUO - LIMITI ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMA - COSTRUZIONI DI EDIFICIO IN PARTE SU TERRENO IN CONDOMINIO ANCHE DEL COSTRUTTORE - NORME SULL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1963-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261949-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONI DI PORZIONI DI FONDO CONTIGUO - LIMITI ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMA - COSTRUZIONI DI EDIFICIO IN PARTE SU TERRENO IN CONDOMINIO ANCHE DEL COSTRUTTORE - NORME SULL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA.*

L'art 938 cod civ trova applicazione soltanto nell'ipotesi tipica che nella costruzione di un edificio siasi occupata in buona fede una porzione di un fondo attiguo di proprieta di altro e non gia anche nell'ipotesi che siasi occupata una porzione di fondo comune del costruttore e di terzo, nel quale caso trovano applicazione le norme sulla comunione. (V 2970/59, 693/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)