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Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 23/09/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 210456 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Truffa contrattuale - Ingiusto profitto e danno - Individuazione - Disparità fra le controprestazioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210456-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Sussiste il reato di truffa "contrattuale" indipendentemente dal fatto che il "deceptus" abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, realizzandosi l'illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione di un contratto che, senza gli artifici e raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)