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Sez. 5, Sentenza n. 11441 del 27/03/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 214867 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa contrattuale - In danno dello Stato o di altro ente pubblico - Controllo della mera regolarità formale dell'atto dispositivo della P.A. -Insufficienza - Necessità di verifica della presenza di artifizi e raggiri che hanno indotto la P.A.al rapporto con il privato ed al conseguente esborso economico - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214867-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

In tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo di un negozio giuridico apparentemente valido, ma, nella sua essenza, viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del soggetto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e dagli artifici del soggetto attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, l'analisi non può limitarsi all'accertamento della mera conformità a diritto dell'atto amministrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato. È viceversa necessario accertare che alla emanazione dell'atto la pubblica amministrazione non si sia determinata in quanto indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal privato medesimo. In tal caso, infatti, l'ingiusto profitto ed il danno vanno individuati -indipendentemente dalla legittimità formale del deliberato amministrativo- nel vantaggio e nel pregiudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dalla emanazione di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifizi o raggiri, non sarebbe stato emanato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)