Sez. 3, Sentenza n. 2674 del 11/03/1998 (Rv. 513564 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Danno causato da circolazione di veicoli a motore corresponsabili convenuti in un giudizio di risarcimento - Vincolo di solidarietà passiva - Litisconsorzio necessario - Insussistenza - Cessazione della materia del contendere per transazione pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di un responsabile - Condanna nei confronti dell'altro al risarcimento della quota parte non assorbita dalla transazione - Appello dell'unico soccombente - Obbligo di integrazione del contraddittorio - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
L'esistenza d'un vincolo di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., tra i due corresponsabili convenuti in un giudizio di risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli a motore, non genera mai litisconsorzio necessario. Pertanto se il giudice di primo grado, con la sentenza che definisce il giudizio, abbia dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dell'uno, per intervenuta transazione, e condannato l'altro al risarcimento della quota - parte di danno non assorbita dalla transazione, l'unico convenuto soccombente, ove proponga appello, non ha l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro convenuto nel giudizio di primo grado, a meno che non intenda proporre nei confronti di questi domanda di regresso, ai sensi dell'art. 2055 comma secondo cod. civ..
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)