Sez. 3, Sentenza n. 4602 del 11/04/2000 (Rv. 535576 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Obbligazione solidale passiva tra più soggetti convenuti in azione di risarcimento - Effetti - Inscindibilità di cause e litisconsorzio necessario - Esclusione - Linea difensiva dei convenuti intesa ad addossarsi reciprocamente la responsabilità esclusiva - Irrilevanza - Limiti - Introduzione di causa dipendente da quella introdotta dell'attore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore non genera mai litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati; non è pertanto configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'incidente (e perciò del danno), salvo che la disputa tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile non dia origine ad un'altra causa, che può prospettarsi come dipendente da quella introdotta dall'attore soltanto quando sia stata introdotta, da uno dei convenuti nei confronti degli altri, una domanda intesa ad accertare la responsabilità esclusiva di costoro, ovvero, presupponendo la corresponsabilità affermata dall'attore, intesa all'azione in via di regresso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)