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Sez. 1, Sentenza n. 8320 del 30/01/2020 Cc. (dep. 02/03/2020) Rv. 278486 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Spese processuali - Vincolo di solidarietà - Condanna passata in giudicato in epoca anteriore all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen. - Successione di leggi penali nel tempo - Applicabilità dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278486-01

ESECUZIONE - IN GENERE

L'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)