Sez. 1, Sentenza n. 13422 del 13/09/2002 (Rv. 558179 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Tempestività del ricorso alla Corte europea - Termine di sei mesi - Decorrenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, ai fini della disciplina transitoria della legge 24 marzo 2001, n. 89, il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo deve considerarsi proposto tempestivamente allorché - come previsto dall'art. 35 della Convenzione - sia stato introdotto entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio cui si addebita la non ragionevole durata, e non dalla data del deposito della sentenza medesima.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)