Sez. 1, Sentenza n. 23789 del 22/12/2004 (Rv. 578967 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Disciplina transitoria Azione - Presupposto processuale previsto dall'art. 6 (preventiva e tempestiva proposizione del ricorso alla Corte di Strasburgo) - Verifica da parte del giudice nazionale - Criteri - Individuazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio per l'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il giudice italiano, nel caso di applicazione della norma transitoria di cui all'art. 6 della citata legge del 2001 (per la sottoposizione a tal giudice di violazioni dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anteriori all'adozione del "rimedio interno"), è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti processuali della domanda e, quindi, anche a controllare la tempestività della presentazione del ricorso alla Corte Europea. In tale verifica di tempestività deve attenersi per la individuazione della "data della decisione interna definitiva", termine "a quo" del previsto periodo semestrale per la proposizione del ricorso alla Corte di Strasburgo, alla definizione data dall'art. 35 paragrafo 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, che contiene un evidente rinvio ai singoli ordinamenti nazionali per la configurazione della "definitività" delle decisioni (e che risulta recepita dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 per le azioni "a regime"). Al riguardo appare ragionevole che, una volta definita in termini di diritto processuale nazionale l'acquisizione di definitività della pronunzia, il termine semestrale per denunziarne la tardività innanzi alla Corte Europea sia regolato, anche nella sua decorrenza, dal principio di effettività della conoscenza, che comporta, le volte in cui la decisione sia in sè definitiva del processo ma non pubblicamente palesata (come nel caso di una sentenza di reiezione del ricorso da parte della cassazione civile), che il termine per denunziare dinanzi al giudice sopranazionale la tardività della lite decorra dalla data nella quale alla parte venga comunicato il deposito, non potendosi prescindere dalla interpretazione che la stessa Corte Europea ha offerto della disposizione di cui al citato art. 35 paragrafo 1 della Convenzione, là dove ha fatto invio alla data nella quale la decisione nazionale viene comunicata al difensore della parte.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/08/1997 num. 296, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)