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Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE | Appalto pubblico - Riserve dell'appaltatore per fatti dannosi continuativi - Tempestiva iscrizione - Art. 31 del d.m. n. 145 del 2000 - Onere a carico dell'appaltatore - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671465-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).

Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)