Sez. 3, Sentenza n. 9681 del 03/05/2011 (Rv. 619132 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969, non si applica al termine biennale di proposizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile dei magistrati, previsto all'art. 4 della legge 13 aprile 1988 n. 117, in quanto l'ampiezza di tale termine porta ad escludere che l'inapplicabilità della sospensione feriale determini un effettivo nocumento alla tutelabilità della situazione giuridica sostanziale posta a base dell'azione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)