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Sez. 1, Sentenza n. 22366 del 25/10/2007 (Rv. 600186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Art. 1 legge n.742 del 1969 - Termine di cui all'art. 67 legge fallimentare - Applicabilità della sospensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di "termini processuali" sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso; ne consegue che il termine di "prescrizione", non deve ritenersi avente rilevanza "processuale", non incidendo sulla proposizione dell'azione o comunque sul diritto di agire in giudizio e non essendo "breve"- normalmente previsto a pena di decadenza -, così che, in relazione alla vicinanza o al decorso del periodo feriale, ne avrebbe nocumento la tutelabilità della situazione sostanziale; con l'ulteriore conseguenza che anche il termine quinquennale di prescrizione per proporre l'azione revocatoria ex art.67 legge fallimentare non può essere assoggettato alla sospensione prevista dall'art.1 legge n.742 del 1969, essendo sicuramente congruo per avvalersi della difesa tecnica necessaria per la proposizione dell'azione giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)