Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 17/04/1991 (Rv. 471707 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - In genere | Reato commesso anteriormente alla legge 24 novembre 1981 n. 689 - Estinzione del reato - Deducibilità.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - In genere
Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e poi depenalizzato da tale legge, la pregressa estinzione del reato stesso (per amnistia o per prescrizione) è invocabile dall'autore della violazione, in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen., prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile con l'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, quale ipotesi di insussistenza del fatto sanzionato. Allo stesso giudice dell'opposizione compete l'accertamento della sussistenza o meno della causa di estinzione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 211 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, che, innovando all'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale, ha previsto la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di quello penale, solo se è già stata esercitata l'azione penale, con conseguente impossibilità del verificarsi di tale condizione in presenza di cause estintive del reato, per le quali è prevista la pronuncia di provvedimento di archiviazione, mentre l'inizio di detta azione si realizza soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)