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Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 25/02/1995 (Rv. 490709 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Reato contravvenzionale di assunzione di lavoratore senza nulla osta dell'ufficio di collocamento - Depenalizzazione - Pregressa estinzione del reato per amnistia - Deduzione nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione - Ammissibilità - Sentenza istruttoria di non doversi procedere - Pronuncia da parte del giudice penale - Possibilità di impugnazione - Sussistenza - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Sospensione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490709-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Con riguardo al reato contravvenzionale di assunzione di lavoratore senza il prescritto nulla osta dell'ufficio di collocamento - di cui agli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, come modificati dall'art. 33 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 - commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, che all'art. 26 ha depenalizzato tale fatto illecito, la pregressa estinzione del reato stesso per intervenuta amnistia (nella specie, in forza del D.P.R. n. 865 del 16 dicembre 1986) è invocabile dall'autore della violazione, in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen., prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile con l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, quale ipotesi di insussistenza del fatto sanzionato. Pertanto, nel caso in cui sia stata emessa dal giudice penale una sentenza istruttoria di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, il giudice dell'opposizione - a fronte della dedotta inapplicabilità della sanzione amministrativa per avvenuta estinzione degli illeciti contestati a seguito di amnistia e della specifica eccezione dell'opponente di non aver mai avuto avviso del deposito di detta sentenza, nonché della conseguente deduzione di insussistenza del giudicato penale - ha il dovere di verificare se quella pronuncia sia ancora suscettibile d'impugnazione e, nell'ipotesi affermativa, di sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento penale.(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'opposizione sostenendo che il giudice penale, ove una causa di estinzione del reato concorra con la circostanza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve prosciogliere con quest'ultima formula e che, comunque, le censure prospettate avrebbero dovuto essere proposte nella competente sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)