Sez. 1, Sentenza n. 18447 del 14/09/2004 (Rv. 577051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Obbligo del giudice - Presupposto - Ritualità delle impugnazioni - Appello dichiarato inammissibile per inosservanza del termine - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., di appelli separatamente proposti dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice di una pronunzia nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che la disposizione mira a prevenire. Una siffatta esigenza non sussiste, sacche legittimamente non si provvede alla riunione, quando uno degli appelli sia dichiarato inammissibile per inosservanza del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)