Sez. L, Sentenza n. 6412 del 07/07/1994 (Rv. 487315 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni | Obbligo del giudice - Presupposto - Ritualità delle impugnazioni - Impugnazioni dichiarate inammissibili per carenza di interesse - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., di impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza, trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni pienamente rituali, per tali intendendosi, indipendentemente dalla formale statuizione che le riguarda, quelle che risultino idonee a fondare il potere - dovere del giudice di rendere una pronunzia sul merito delle medesime - solo in tal caso risultando esclusa, anche in presenza di separate decisioni, la possibilità di frammentazione del giudicato che il combinato disposto degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ. mira a prevenire - e dovendosi, quindi, escludere dal novero di esse quelle dichiarate inammissibili per carenza di interesse, rispetto alle quali tale declaratoria integra una decisione che non è di rito, ma di merito, in quanto contenente l'accertamento sostanziale di un regolamento di interessi in relazione al quale viene esclusa la soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)