Sez. L, Sentenza n. 5384 del 07/05/1992 (Rv. 477123 - 01)
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | Enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie - Competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 35 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Condizione - Fattispecie relativa ad omessa consegna al lavoratore, all'atto di cessazione del rapporto, di copia della denuncia della retribuzione per i periodi di servizio.
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 35 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 è riservata agli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie nelle ipotesi in cui sussista una stretta connessione tra la infrazione contestata ed il mancato pagamento dei contributi. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimazione dell'Ispettorato del lavoro ad emettere ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione relativa alla violazione dell'obbligo, stabilito dall'art. 4, penultimo comma, della legge 4 agosto 1978 n. 467 - di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 1978 n. 352 - di consegna al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della denuncia della retribuzione relativa ai periodi di servizio).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)