Sez. L, Sentenza n. 3367 del 11/04/1996 (Rv. 496930 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie - Competenza ad emettere l'ordinanza - ingiunzione ex art. 35 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Condizione - Accertamento contestuale dell'omissione contributiva e dell'infrazione determinante la prima - Necessità - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza - Fattispecie relativa all'assunzione di lavoratore in violazione delle norme sul collocamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative la competenza ad emettere l'ordinanza di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è riservata agli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie anche nelle ipotesi di violazioni che non consistono nell'omissione di contributi, purché peraltro non solo sussista alla stregua della specifica fattispecie, una stretta connessione fra la infrazione contestata e il mancato pagamento dei contributi, che deve derivarne inevitabilmente, ma tale connessione abbia comportato il concreto accertamento di entrambe le infrazioni, difettando la competenza dell'ente previdenziale ad emettere un'ordinanza che non sanzioni un'omissione contributiva. Nè ciò comporta dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24 e 97 Cost. sotto il profilo dell'irrazionale moltiplicazione di competenza sanzionatoria per condotte essenzialmente unitarie, con conseguente riduzione della tutela giurisdizionale (limitata ad un unico grado di merito per le ordinanze non concernenti omissioni contributive) giacché l'unitarietà della pretesa punitiva e della difesa del trasgressore in presenza di violazioni di natura sostanzialmente diversa si giustifica, anche sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza amministrativa, solo in relazione ad un concreto contestuale accertamento delle diverse infrazioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'Ispettorato del lavoro e non l'ente previdenziale competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione per la violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori - violazione realizzata dal datore di lavoro con il dissimulare la sua qualità dietro quella di committente nei confronti di una fittizia società di fatto della quale i lavoratori figuravano soci - , essendo mancato il contestuale accertamento della conseguente omissione contributiva).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)