diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3228 del 15/04/1997 (Rv. 503693 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Esecuzione forzata in corso alla data dell'1 gennaio 1994 - Disciplina transitoria del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Acquirente di immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario - Diritto al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503693-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Ai sensi dell'art. 161 sesto comma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) i procedimenti esecutivi in corso alla entrata in vigore del decreto (1 gennaio 1994) restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, tra le quali l'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, che contiene un principio di indifferenza, nell'ordinamento particolare del credito fondiario, ai fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario, principio che opera esclusivamente sul piano processuale, poiché il successore è un soggetto estraneo al rapporto di debito dal quale nasce l'esecuzione, e consente, in caso di comunicazione semplice dell'acquisto all'istituto mutuante, a quest'ultimo di agire esecutivamente congiuntamente contro il debitore sostanziale e contro il successore, senza che il terzo acquirente dell'immobile ipotecato possa vantare alcun diritto contrario, né alla suddivisione del mutuo, né al correlato frazionamento dell'ipoteca, stante la sua estraneità al contratto di finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)