Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 25/05/2000 (Rv. 536891 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Procedimenti esecutivi in corso all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 - Disciplina previgente - Applicabilità - Trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario - Conseguenze.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Ai sensi dell'art. 161 sesto comma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) i procedimenti esecutivi in corso alla entrata in vigore del decreto (1 gennaio 1994) restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, tra le quali l'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, che contiene un principio di indifferenza, nell'ordinamento particolare del credito fondiario, ai fini esecutivi dell'avvenuto trasferimento dell'immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario. Tale principio che opera esclusivamente sul piano processuale e ha carattere funzionale al compimento dell'esecuzione, comporta che fino alla notifica dell'avvenuto trasferimento del bene l'esecuzione può essere compiuta unicamente contro il debitore originario, che è il solo soggetto passivo, e dopo la notifica congiuntamente contro il debitore iscritto e contro il successore, che diventa soggetto passivo dell'espropriazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)