Sez. 3 - , Sentenza n. 19411 del 30/09/2016 (Rv. 642592 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Art. 13 l. n. 431 del 1998 - Applicabilità agli accordi modificativi del contenuto della locazione - Sussistenza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, che sanziona il patto di maggiorazione del canone risultante dal contratto scritto e registrato, trova applicazione sia nei casi di accordo simulatorio originario sull'entità del canone, sia di accordo modificativo successivo che non si traduca nella stipulazione di un nuovo contratto di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)