Sez. L, Sentenza n. 9188 del 30/08/1995 (Rv. 493816 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto dei lavoratori agricoli - Perfezionamento - Requisiti - Retribuzione complessiva e minimo di contribuzione - Contributi figurativi e rivalutazione per contributi anteriori all'1 gennaio 1924 - Rilevanza limitata al primo di detti requisiti - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D.L. n. 463 del 1983 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori agricoli, è necessaria la sussistenza, sotto il profilo contributivo, non solo del requisito della retribuzione complessiva (pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo, almeno trentacinquennale, d'iscrizione agli elenchi nominativi di categoria) - al quale non concorrono, tuttavia i contributi figurativi per malattia e disoccupazione ordinaria, né peraltro si applica alcuna rivalutazione per contributi relativi a periodi anteriori all'1 gennaio 1984 - ma anche il requisito minimo di contribuzione annua (pari a 270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni d'iscrizione) - al quale concorrono anche i contributi figurativi sopra menzionati - che è soggetto, invece, alla prevista rivalutazione concernente i contributi relativi a periodi anteriori all'1 gennaio 1994. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui detta norma dispone per i braccianti agricoli eccezionali un rilevante aumento della contribuzione senza idonei meccanismi di gradualità, è manifestamente infondata, atteso che, ferma restando l'esigenza di gradualità nel passaggio da uno ad altro più sfavorevole regime pensionistico, la necessità eccezionale e transitoria di contenere la spesa pubblica, cui fa espresso riferimento il preambolo del decreto-legge suddetto, rende non irragionevole la specifica disposizione denunciata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)