Sez. U, Sentenza n. 1568 del 14/02/1995 (Rv. 490415 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto degli operai agricoli - Requisiti - Contribuzione complessiva e contribuzione annua - Estremi rispettivi - Rivalutazione dei contributi relativi a periodi anteriori al primo gennaio 1984 - Ammissibilità per la prima contribuzione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità in favore degli operai agricoli, è necessaria la sussistenza, sotto il profilo contributivo, non solo del requisito della contribuzione complessiva (pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo, almeno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi di categoria) - al quale non concorrono, tuttavia, i contributi figurativi per malattia e disoccupazione ordinaria, né peraltro si applica alcuna rivalutazione per i contributi relativi a periodi anteriori al primo gennaio 1984 - ma anche del requisito minimo di contribuzione annua (pari a 270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione) - al quale concorrono anche i contributi figurativi prima menzionati - che è soggetto, invece, alla prevista rivalutazione concernente i contributi relativi a periodi anteriori al primo gennaio 1984.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)