Sez. 2, Sentenza n. 2481 del 05/02/2007 (Rv. 594749 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Forma scritta - Necessità - Utilizzo di formule particolari - Esclusione - Relativo accertamento - Giudice di merito - Spettanza - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
In tema di inadempimento delle obbligazioni, l'atto di costituzione in mora di cui all'articolo 1219 cod. civ. non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Peraltro, il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservato all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)