Sez. 2, Sentenza n. 10926 del 24/05/2005 (Rv. 582649 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Forma scritta - Sufficienza - Assoggettamento a forme particolari - Esclusione - Relativo accertamento - Giudice del merito - Spettanza - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di forme particolari, all'infuori di quella scritta, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente con un qualsiasi scritto diretto al debitore, e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)