Sez. 2, Sentenza n. 1169 del 11/04/1969 (Rv. 339758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DELLA PARTE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2120 COD CIV., CHE ESCLUDEVA IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INDENNITA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER SUA COLPA O DI DIMISSIONI VOLONTARIE - EFFETTI - RAPPORTI NON ANCORA ESAURITI - EFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DELLA PARTE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2120 COD CIV., CHE ESCLUDEVA IL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INDENNITA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER SUA COLPA O DI DIMISSIONI VOLONTARIE - EFFETTI - RAPPORTI NON ANCORA ESAURITI - EFFICACIA.*
La sentenza della Corte costituzionale (n. 75 del 27 giugno 1968), dichiarativa dell'illegittimita costituzionale dell'art. 2120, comma primo, cod.civ., nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennita proporzionale agli anni di servizio allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie, spiega la sua efficacia rispetto ad un rapporto non ancora esaurito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)