Sez. L, Sentenza n. 8040 del 02/09/1996 (Rv. 499452 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Ripetizione di somme erogate dall'.I.N.A.I.L. a titolo di acconto - Disciplina dell'irripetibilità prevista dall'art. 55 della legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88 - che configurando, con riferimento alle prestazioni a qualunque titolo erogate dall'I.N.A.I.L., un'ipotesi di irripetibilità in deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, deve essere considerata eccezionale per cui non si applica oltre i casi in essa espressamente considerati - non può riferirsi all'ipotesi di corresponsione di un trattamento provvisorio mediante acconti, in attesa della determinazione del trattamento definitivo, atteso che la norma presuppone che l'indebito pagamento sia riconducibile, come effetto a causa, ad un provvedimento dell'Istituto viziato da errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, errore che certamente non sussiste nel caso di acconti volutamente accettati o corrisposti come tali, nell'intesa cioè che ci sarà un conguaglio che potrà essere positivo o negativo, indifferentemente per l'una o per l'altra parte, sicché, anche con riguardo alla "ratio legis", la riscossione del trattamento provvisorio non può generare nel percepiente alcun tutelabile affidamento sulla definitività dell'acquisizione del trattamento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)