Sez. L, Sentenza n. 8953 del 29/10/1994 (Rv. 488330 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Duplice pagamento mensile dell'importo dovuto per una unica rendita - Ripetibilità ex art. 55 legge n. 88 del 1989 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Non rientra nel divieto di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, fissato dall'art. 55 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che, riferendosi alle prestazioni erogate a qualunque titolo dall'I.N.A.I.L., ricalca la disposizione di cui all'art. 52 della stessa legge concernente le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), l'ipotesi di un duplice pagamento mensile dell'importo dovuto per un'unica rendita, atteso che soltanto una delle due erogazioni è ricollegabile ad un procedimento di liquidazione di un trattamento previdenziale, mentre l'altra è dovuta ad un mero errore materiale che, in quanto commesso al di fuori del suddetto procedimento, è estraneo alle ipotesi di irripetibilità configurate dalla norma: Questa infatti, finalizzata a tutelare, da un lato, l'affidamento che il destinatario di un provvedimento amministrativo fa sulla sua correttezza e legittimità, e dall'altro l'esigenza di non privare l'assicurato, con un recupero che presumibilmente graverebbe sulla stessa prestazione previdenziale, dei mezzi economici indispensabili per il soddisfacimento di bisogni essenziali, presuppone che l'indebito pagamento sia riconducibile, come effetto a causa, ad un provvedimento dell'Istituto, viziato da errore di qualsiasi natura, e non già alle successive operazioni poste in essere per dare esecuzione e concreta attuazione al provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)