Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 12/05/1998 (Rv. 515348 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Affermazioni ed ammissioni compiute in giudizio - Efficacia probatoria - Insussistenza.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE
Il commissario liquidatore, al pari del curatore del fallimento, non dispone dei diritti della massa dei creditori della società in liquidazione coatta amministrativa, così che, alle affermazioni da lui compiute in sede giudiziale, non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti, di natura confessoria, idonea a sollevare la controparte dall'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'opponibilità alla procedura di determinati atti o negozi giuridici.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 204, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 204, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)