Sez. 3, Sentenza n. 1314 del 09/04/1975 (Rv. 374833 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'art 2731 cod civ nega efficacia alla confessione che provenga da persona incapace di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono; e tale e il curatore del fallimento, che non puo disporre da solo di un diritto della massa dedotto in giudizio, come si evince dall'art 35 della legge fallimentare, che richiede, per le transazioni e le rinunzie alle liti, un decreto motivato del giudice delegato, previa audizione del comitato dei creditori. (Conf 1916/72, mass n 358994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2731, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)