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Sez. 3, Sentenza n. 1314 del 09/04/1975 (Rv. 374833 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374833-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - CURATORE DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*

L'art 2731 cod civ nega efficacia alla confessione che provenga da persona incapace di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono; e tale e il curatore del fallimento, che non puo disporre da solo di un diritto della massa dedotto in giudizio, come si evince dall'art 35 della legge fallimentare, che richiede, per le transazioni e le rinunzie alle liti, un decreto motivato del giudice delegato, previa audizione del comitato dei creditori. (Conf 1916/72, mass n 358994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2731, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)