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Sez. 1, Sentenza n. 62 del 07/01/1967 (Rv. 325698 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325698-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*

Il vizio di omessa motivazione non puo consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte o nella mancata confutazione specifica di ciascun argomento da essa addotto, ne puo essere individuato in base alla critica frammentaria di ogni singolo punto della motivazione isolatamente considerato, dovendosi, invece, tenere conto della motivazione stessa nel suo complesso e riconoscere adempiuto l'Obbligo del giudice di dare ragione della decisione adottata quando il suo ragionamento ad essa conduce senza errori di logica ne di diritto. (Conf.1550-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)