Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 03/07/1971 (Rv. 352755 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - RAPPORTO OBBLIGATORIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SOGGETTI - ESTRANEITA DEL LAVORATORE ASSICURATO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - RAPPORTO OBBLIGATORIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SOGGETTI - ESTRANEITA DEL LAVORATORE ASSICURATO.*
L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l' istituto assicuratore, creditore dei contributi, e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi. A tale rapporto obbligatorio e estraneo il lavoratore, che e solo il beneficiario della prestazione previdenziale, e cioe terzo rispetto a quel medesimo rapporto obbligatorio, designato ex lege ad acquisire il vantaggio patrimoniale dell'Assicurazione sociale. (Conf 3051'68).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 47, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)