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Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 03/07/1971 (Rv. 352755 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - RAPPORTO OBBLIGATORIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SOGGETTI - ESTRANEITA DEL LAVORATORE ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1971-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352755-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - RAPPORTO OBBLIGATORIO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - SOGGETTI - ESTRANEITA DEL LAVORATORE ASSICURATO.*

L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l' istituto assicuratore, creditore dei contributi, e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi. A tale rapporto obbligatorio e estraneo il lavoratore, che e solo il beneficiario della prestazione previdenziale, e cioe terzo rispetto a quel medesimo rapporto obbligatorio, designato ex lege ad acquisire il vantaggio patrimoniale dell'Assicurazione sociale. (Conf 3051'68).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 47, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)