Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 08/11/1976 (Rv. 382744 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OBBLIGATORI - REVOCABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OBBLIGATORI - REVOCABILITA.*
L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore e unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio. Pertanto, poiche il datore di lavoro adempie con danaro proprio un debito proprio, nulla impedisce di riconoscere la totale inefficacia dei pagamenti relativi ai contributi previdenziali nei confronti dei terzi creditori che agiscano in revocatoria fallimentare, in quanto il carattere pubblicistico dell'obbligazione emerge esclusivamente in Sede di ripartizione dell'attivo. (Conf 2079/71, mass n 352753; (Conf 2079/71, mass n 352755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2123, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 47, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)