Sez. 1, Sentenza n. 5262 del 07/05/1993 (Rv. 482252 - 01)
Servitù - Pubbliche - Di uso pubblico | Costituzione - Cosidetta "dicatio ad patriam" - Sussistenza - Condizioni - Servitù - Perfezionamento - Momento.
Servitù - Pubbliche - Di uso pubblico
La cosiddetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario di un bene, per lo più immobile, che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell'effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, denoti in modo univoco la volontà di mettere la cosa a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, per soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives". Ricorrendo gli indicati presupposti, la servitù di uso pubblico deve ritenersi perfezionata con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo, o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)