Sez. 2, Sentenza n. 10574 del 10/12/1994 (Rv. 489121 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Servitù di uso pubblico su un bene privato - Costituzione per effetto di "dicatio ad patriam" - Presupposti - Effetti - Decorrenza.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
La costituzione di una servitù di uso pubblico su un bene privato per effetto di "dicatio ad patriam" postula un comportamento del proprietario che sia univocamente rivolto a mettere la cosa a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini per soddisfare un'esigenza comune con carattere di continuità e, quindi, non in via precaria o per mera tolleranza. Ricorrendo tali presupposti la servitù di uso pubblico deve intendersi costituita con l'inizio dell'uso stesso, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento di espropriazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)