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Sez. 3, Ordinanza n. 30996 del 26/11/2025 (Rv. 676718-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione. PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676718-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)