Sez. 3, Ordinanza n. 30996 del 26/11/2025 (Rv. 676718-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di appello - Produzione di consulenza di parte volta a confutare la c.t.u. svolta in primo grado - Violazione dell'art. 345 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini della decisione. PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La produzione, in grado di appello, di una consulenza di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)