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Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 (Rv. 671542-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di produzione di nuovi documenti in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Interpretazione - Necessità della produzione ai fini del decidere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671542-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.).

Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)