diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12723 del 11/07/1977 Ud. (dep. 07/10/1977) Rv. 137062 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO PER MOTIVI DI MERITO SUBITO DOPO LE FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137062-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO PER MOTIVI DI MERITO SUBITO DOPO LE FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - CONDIZIONI.*

Il proscioglimento per uno dei motivi di merito previsti dall'art 152 cod proc pen puo pronunciarsi subito dopo il compimento delle formalita di apertura del dibattimento, omettendo l'istruttoria dibattimentale, ogni qualvolta il proscioglimento sia possibile in base a mere argomentazioni in iure che vengono fondate su elementi e su prove che si sottopongono alla esigenza della oralita per l'evidente incontrovertibilita e certezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)