Sez. 6, Sentenza n. 13149 del 03/07/1980 Ud. (dep. 10/12/1980) Rv. 089822 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - REATO AMNISTIALE - POSSIBILITÀ DEL GIUDICE DI DARE AL FATTO DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - SUSSISTENZA - COMPIMENTO DI INDAGINI A TAL FINE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
ATTI E PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - REATO AMNISTIALE - POSSIBILITÀ DEL GIUDICE DI DARE AL FATTO DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - SUSSISTENZA - COMPIMENTO DI INDAGINI A TAL FINE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
In presenza di un reato amnistiabile, al giudice è consentita una diversa definizione giuridica del fatto ipotizzato, mentre è preclusa ogni ulteriore indagine - oltre i limiti segnati dallo art. 152 cod. proc. pen. tendente allo accertamento del reato, dovendosi provvedere allo stato degli Atti. Quindi è illegittima sia la condanna, in primo grado, per un reato ritenuto dopo il dibattimento non amnistiabile, sia la trasmissione degli Atti, in appello, a causa della diversità del fatto. (Conf mass n 141428; (Conf mass n 140414; (Conf mass n 137062).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)