Sez. 3, Sentenza n. 2544 del 29/09/1994 Cc. (dep. 10/11/1994) Rv. 200611 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Locale adibito ad esercizio non autorizzato di circolo ricreativo - Sequestro - Legittimità - Fattispecie.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto
In tema di sequestro preventivo, nel caso in cui venga ipotizzato il reato di cui all'art. 665 cod. pen. - nella specie per esercizio non autorizzato di circolo ricreativo - la valutazione del giudice di merito, secondo cui il locale se non sottratto alla libera disponibilità dell'indagato, costituirebbe il mezzo per realizzare e perpetrare ulteriormente la condotta penalmente sanzionata dalla norma indicata, rispetta i criteri enunciati dall'art. 321 cod. proc. pen. ai fini della legittima adozione del provvedimento di sequestro, giacché è riconoscibile l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene in questione con l'illecita attività che costituisce l'oggetto delle indagini per le quali si procede. (La S.C., nel rigettare il ricorso nel quale si lamentava che la richiesta di riesame, respinta, era diretta ad ottenere unicamente il dissequestro del locale, che, essendo soltanto il luogo e non il mezzo di commissione del reato, poteva essere destinato ad usi leciti e non necessariamente al gioco d'azzardo, ha osservato che l'immobile non era soltanto il luogo ove era stato commesso il reato di esercizio di giochi d'azzardo ma, in quanto destinato all'apertura al pubblico, quale esercizio ricreativo non autorizzato era altresì il mezzo di commettere il reato di cui all'art. 665 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 665 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 719 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)