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Sez. 3, Sentenza n. 23739 del 14/11/2011 (Rv. 620529 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Calcolo del danno biologico - Riferimento alla vita futura dell'attore - Esclusione - Computo del tempo intercorso tra il sinistro e la morte - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620529-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

È erronea e va, pertanto, cassata la sentenza del giudice di merito la quale, dopo aver correttamente affermato che, ai fini del calcolo del danno biologico patito da persona deceduta prima della liquidazione del danno, occorre far riferimento alla effettiva durata di vita del danneggiato (nella specie, deceduto all'età di 73 anni), piuttosto che alla sua possibile vita futura, non abbia poi tenuto conto del tempo trascorso tra il sinistro e la morte (nella specie, pari a 1489 giorni), liquidando il danno come nelle ipotesi ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)