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Sez. 1, Sentenza n. 1406 del 30/04/1969 (Rv. 340166 - 01)

UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - PERCENTUALE SULLE SOMME RECUPERATE ALLO STATO PER CREDITI SUI CAMPIONI PENALI CIVILI E AMMINISTRATIVI - SPETTANZA ANCHE SUI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DA DEVOLVERSI PER INTERO, A NORMA DELL'ART.139 DEL CODICE STRADALE, ALLE PROVINCE E AI COMUNI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340166-01

UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - PERCENTUALE SULLE SOMME RECUPERATE ALLO STATO PER CREDITI SUI CAMPIONI PENALI CIVILI E AMMINISTRATIVI - SPETTANZA ANCHE SUI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DA DEVOLVERSI PER INTERO, A NORMA DELL'ART.139 DEL CODICE STRADALE, ALLE PROVINCE E AI COMUNI - SUSSISTENZA.*

Per il disposto dell'art 122, n 2, del DPR 15 dicembre 1959, n.1229, la percentuale del 15 per cento sulle somme, recuperate allo stato dei crediti sui campioni penali civili e amministrativi, spetta agli ufficiali giudiziari non soltanto sui proventi contravvenzionali recuperati allo stato, ma anche su quelli che, per effetto dell'art 139 del DPR 15 giugno 1959 n 393 (codice della strada), vanno devoluti per intero alle province ed ai comuni. Nella norma del citato art.122, n.2, del decreto n.1229 del 1959 il verbo 'recuperarè e stato usato, invero, anche in relazione a cose non di spettanza o di proprieta del soggetto recuperante, e cio perche lo stato si e attribuito il compito di riscuotere, tramite gli uffici del registro, i proventi contravvenzionali di spettanza anche esclusiva delle provincie e dei comuni, ai quali e tenuto, poi, a devolverli, previa decurtazione delle percentuali spettanti ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari.*

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 122, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 139, Cod. Strada art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)