diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6 del 14/01/1966 Ud. (dep. 22/02/1966) Rv. 100639 - 01

ATTO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA - POTERI DEL GIUDICE PENALE - DISAPPLICAZIONE - FATTISPECIE - MISURE DI PREVENZIONE - PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO.*
Stato
decisa il 1966-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100639-01

ATTO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA - POTERI DEL GIUDICE PENALE - DISAPPLICAZIONE - FATTISPECIE - MISURE DI PREVENZIONE - PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO.*

A norma dell'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e, le autorita giudiziarie applicano gli Atti amministrativi in quanto siano conformi alle leggi; cio significa, per quanto riguarda i giudizi penali, che, nei processi in cui si faccia valere la pretesa punitiva fondata su Atti della pubblica amministrazione, l'atto illegittimo deve essere considerato tamquam non esset e il giudice, dichiarata la illegittimita dell'atto, ne rifiuta l'applicazione e decide secondo la legge come se il provvedimento amministrativo non esistesse. L'inapplicabilita, peraltro, e circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio, poiche il giudice conosce dell'atto amministrativo nei soli termini e limiti necessari per l'espletamento della propria funzione in relazione a un determinato giudizio. Infatti l'art 5 della stessa legge vieta al giudice di annullare o modificare l'atto amministrativo che, percio, nonostante la disapplicazione operata nel caso deciso, continua a spiegare in pieno i suoi effetti (fattispecie in cui il giudice penale di merito aveva disposto l'annullamento del provvedimento di rimpatrio previsto dalla legge 27 dicembre 1956 n 1423 e non gia soltanto ritenuto la sua inapplicabilita nel caso deciso).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)