Sez. 6, Sentenza n. 28521 del 16/06/2005 Cc. (dep. 29/07/2005) Rv. 231957 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Decreto autorizzativo - Avvenuta scadenza del termine - Emissione da parte del G.i.p. di nuovo decreto in luogo di quello di proroga - Legittimità.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen. è legittima l'emissione da parte del G.i.p. di un nuovo decreto di convalida in luogo di quello di proroga, di cui sia scaduto il termine, atteso che il presupposto è comunque costituito dalla permanenza dei gravi indizi di reato e dall'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come in tale ipotesi si determini in concreto una maggiore garanzia per l'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)