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Sez. L, Sentenza n. 2063 del 26/02/1988 (Rv. 457941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DOMANDA DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN PROPRIO DIRITTO - RINUNCIA FORMULATA DALL'ORIGINARIO ATTORE - INEFFICACIA - FATTISPECIE RELATIVA A RINUNCIA DEL LAVORATORE INTERESSATO ALL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL PROPRIO RAPPORTO ED ALLA RELATIVA INEFFICACIA DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'INPS VINCITORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO TENUTO A VERSARE I CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DOMANDA DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN PROPRIO DIRITTO - RINUNCIA FORMULATA DALL'ORIGINARIO ATTORE - INEFFICACIA - FATTISPECIE RELATIVA A RINUNCIA DEL LAVORATORE INTERESSATO ALL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL PROPRIO RAPPORTO ED ALLA RELATIVA INEFFICACIA DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'INPS VINCITORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO TENUTO A VERSARE I CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*

Il terzo chiamato in causa, che si sia costituito ed abbia formulato, sia pure attraverso l'adesione alle prioritarie pretese di una delle altre parti in lite, domande di accertamento di un proprio diritto, le quali siano state accolte o respinte dal giudice, va considerato, in relazione alle ulteriori fasi del giudizio, quale parte istante, nei cui confronti le pronunce definitive della controversia sono suscettibili di passare in cosa giudicata. Ne deriva che a tale terzo è riservata la disponibilità dell'Azione da lui introdotta nel processo restando inefficace una rinuncia a questa da parte dell'originario attore, in quanto la facoltà di rinunziare alla tutela giurisdizionale inerisce alla titolarità del diritto dedotto in lite. (nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rinuncia all'Azione da parte del soggetto che in Sede di merito aveva chiesto ed ottenuto l'accertamento della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, fosse inefficace nei confronti dell'i.N.P.S., al quale il datore era stato condannato, in virtù del detto accertamento, a versare i contributi assicurativi non prescritti). (V 1112/82, mass n 418990).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)